Il CTU in ambito psicogiuridico
La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e uno strumento d’indagine che si utilizza in ambito giudiziario, civile e penale. In ambito civile le cause possono essere relative a valutazioni su "danni psicologici" e, più spesso, eventuali limitazioni della potestà genitoriale e/o sulla scelta migliore per il minore circa il suo affido in ambito di separazione. In ambito penale si affrontano per lo più casi di reati sessuali. Si tratta di una una valutazione specialistica che viene richiesta dal Giudice e affidata ad un esperto competente nella materia oggetto dell’indagine, in modo che questi effettui uno studio e un’analisi approfondita su ambiti di conoscenza a lui estranei (art. 61 codice di procedura civile, art. 220 del Codice di Procedura Penale ).
Il CTU viene nominato da Giudice, rispetto alle “parti”, ovvero a tutti coloro che sono coinvolti nel processo, essi possono nominare dei loro propri consulenti, detti Consulenti tecnici di parte (CTP). Il CTP viene nominato dall’avvocato al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo. Inoltre il CTP deve impegnarsi affinche il CTU e il consulente tecnico di controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica. Per questo è fondamentale che il CTP possieda una certificata qualifica e adeguata formazione in ambito giuridico.
Ulteriori approfondimenti sono visibili consultando, anche on line, gli art. 194, 195, 198 c.p.c. (codice procedura civile)
La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU, se il CTP è appartenente ad un Ordine professionale egli è tenuto a rispettare le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza. L’art. 9 del D.L. n. 1/2012 (così come convertito dalla Legge n. 27/2012) ha abolito “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” che, dunque, devono ritenersi abrogate a far data dal 24 gennaio 2012. Secondo il “Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi” Per tutte le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo compensi calcolati in base alle ore lavorative richieste da ogni specifica prestazione (ore effettive in cui il professionista incontra il cliente e i tecnici, tempo richiesto per la lettura ed analisi degli atti e per la stesura della tesina, ore legate ad eventuali spostamenti qualora la sede della CTU si trovi in altra provincia o regione).
Generalmente, sulla base anche del vecchio tariffario abolito, un CTP onesto chiede un compenso che si aggira intorno ai 1000€ (qualora la CTU si trovi nella provincia di residenza del CTP), 1200/1500 € (qualora la CTU si trovi nella regione di residenza del CTP), oltre i 1500€ (per CTU fuori regione).
Sono previste maggiorazioni legate alla complessità dei casi ed è richiesto a parte il rimborso di viaggio e di tutte le spese vive che devono essere adeguatamente giustificate.
Il CTU viene nominato da Giudice, rispetto alle “parti”, ovvero a tutti coloro che sono coinvolti nel processo, essi possono nominare dei loro propri consulenti, detti Consulenti tecnici di parte (CTP). Il CTP viene nominato dall’avvocato al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo. Inoltre il CTP deve impegnarsi affinche il CTU e il consulente tecnico di controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica. Per questo è fondamentale che il CTP possieda una certificata qualifica e adeguata formazione in ambito giuridico.
Ulteriori approfondimenti sono visibili consultando, anche on line, gli art. 194, 195, 198 c.p.c. (codice procedura civile)
La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU, se il CTP è appartenente ad un Ordine professionale egli è tenuto a rispettare le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza. L’art. 9 del D.L. n. 1/2012 (così come convertito dalla Legge n. 27/2012) ha abolito “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” che, dunque, devono ritenersi abrogate a far data dal 24 gennaio 2012. Secondo il “Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi” Per tutte le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo compensi calcolati in base alle ore lavorative richieste da ogni specifica prestazione (ore effettive in cui il professionista incontra il cliente e i tecnici, tempo richiesto per la lettura ed analisi degli atti e per la stesura della tesina, ore legate ad eventuali spostamenti qualora la sede della CTU si trovi in altra provincia o regione).
Generalmente, sulla base anche del vecchio tariffario abolito, un CTP onesto chiede un compenso che si aggira intorno ai 1000€ (qualora la CTU si trovi nella provincia di residenza del CTP), 1200/1500 € (qualora la CTU si trovi nella regione di residenza del CTP), oltre i 1500€ (per CTU fuori regione).
Sono previste maggiorazioni legate alla complessità dei casi ed è richiesto a parte il rimborso di viaggio e di tutte le spese vive che devono essere adeguatamente giustificate.